Il nostro Studio nasce dall’integrazione di competenze diverse ma complementari: commercialisti, avvocati ed esperti in ambito economico‐finanziario lavorano fianco a fianco per offrire un approccio realmente multidisciplinare. Questa sinergia ci consente di affrontare con lucidità e visione d’insieme sia le esigenze quotidiane dei nostri clienti, sia i momenti più complessi e delicati della vita aziendale e personale.
Il cuore della nostra attività è rappresentato dalla gestione della crisi d’impresa e delle situazioni di sovraindebitamento. Accompagniamo imprese, professionisti e privati lungo percorsi strutturati che mirano alla tutela del patrimonio, alla riorganizzazione dell’attività e al recupero di un equilibrio finanziario sostenibile. Ogni intervento è progettato su misura, con attenzione alla normativa vigente e con l’obiettivo di trasformare una fase critica in un’opportunità di ripartenza.
Accanto a questi servizi specialistici, mettiamo a disposizione un’offerta completa di consulenza fiscale, legale e gestionale. Supportiamo il cliente nella pianificazione, nell’interpretazione delle norme, nella gestione operativa e nelle scelte strategiche, garantendo un punto di riferimento unico e affidabile per tutte le esigenze che coinvolgono l’impresa e la sfera personale.
La cartella esattoriale è un atto amministrativo mediante il quale l’Agente della Riscossione richiede ai contribuenti il pagamento delle somme relative a contributi, tasse o imposte non ancora corrisposte, dopo l’attività di controllo dell’Ente creditore (quali l’Agenzia delle Entrate, l’Inps o i Comuni).
Il contribuente può presentare una dichiarazione (sospensione legale) in cui indica i motivi, previsti dalla legge, per i quali ritiene di non dover pagare le somme richieste.
In tal caso l’Agente è tenuto a sospendere le procedure di recupero crediti per effettuare le opportune verifiche. La dichiarazione deve essere giustificata da almeno una delle seguenti circostanze:
L’ente creditore deve comunicare l’esito dell’esame al debitore entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, altrimenti le somme iscritte al ruolo verranno annullate di diritto.
Il contribuente, se ritiene infondato l’addebito, oltre a chiedere all’Agente l’annullamento in autotutela della cartella di pagamento, può fare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Chi ha presentato ricorso può anche chiedere la sospensione dell’efficacia della cartella di pagamento, se ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento delle somme richieste prima che la Corte si pronunci.
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si tratta di un corpus normativo rilevante, che ha riorganizzato le procedure concorsuali, ossia quegli strumenti giuridici utilizzati quando un imprenditore non riesce a far fronte ai propri debiti.
Il Codice riforma la storica Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Esso introduce disposizioni finalizzate alla valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni, al fine di garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.
Prevede inoltre istituti volti, da un lato, al superamento o alla regolazione della liquidazione e, dall’altro, al recupero dell’azienda, tramite la prosecuzione della gestione o l’adozione di sistemi per la conservazione del patrimonio.
Il principio cardine infatti è che lo stato di crisi deve essere opportunamente segnalato e che l’imprenditore debba prendere, tempestivamente, le dovute contromisure.
Il Codice include anche le procedure dedicate agli imprenditori non fallibili, ovvero le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, precedentemente disciplinate dalla L. 3/2012.
Non include, invece, la procedura di amministrazione straordinaria, che, pur rilevante in materia, resta disciplinata dal d.lgs. 270/1999.
TRANSAZIONE FISCALE
Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione di accordi per l’esecuzione di alcune procedure di risanamento, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione.
In tali casi è necessaria l’attestazione di un professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, avente ad oggetto anche la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In alcune procedure (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore), se un Ente pubblico creditore (Agenzia delle Entrate o INPS) non approva la proposta, il giudice può comunque omologarla se ritiene che la soluzione offerta sia più vantaggiosa della liquidazione (cram down fiscale).
Gli adeguati assetti organizzativi sono un insieme di strutture, procedure e politiche interne (organizzative, amministrative e contabili) che un’impresa deve adottare per prevenire la crisi, identificando segnali di allarme tempestivamente, come previsto dall’Art. 2086 c.c.. e porvi rimedio ripristinando la continuità aziendale attraverso il ricorso alle procedure previste dal nuovo codice della crisi.
Per gli inadempienti, le sanzioni includono la responsabilità patrimoniale personale degli amministratori (rispondono con i propri beni per i debiti aziendali), l’obbligo di risarcire i danni, possibili revoche da parte del tribunale e persino azioni giudiziarie da parte dei creditori, con conseguenze concrete e tangibili.
Con lo scopo di sensibilizzare il titolare della gestione d’impresa all’adeguata organizzazione per fini preventivi, il legislatore da un lato offre una via di salvezza a chi si è conformato alla regola cautelare dell’art. 2086 co. 2 c.c., e non ha potuto evitare il dissesto, dall’altro sanziona chi ha violato tale regola.
L’odierno art. 323 C.C.I.I. prevede sanzioni anche di natura penale con la reclusione da sei mesi a due anni per l’imprenditore che ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la significativa difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiervi regolarmente.
Facendo un esempio, per aversi sovraindebitamento non è sufficiente essere privi di soldi per pagare qualche rata di mutuo in alcuni mesi; bisogna invece dimostrare che i propri redditi annui (meno le spese indispensabili per la sussistenza) non bastano a pagare le rate in scadenza, e che non si posseggono beni facilmente liquidabili, cioè prontamente vendibili a un prezzo equo.
I soggetti destinatari della disciplina sono quelli non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, quali i consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, nonché i piccoli imprenditori.
Questa problematica è regolata dal Codice della Crisi che ha introdotto strumenti per permettere ai soggetti non fallibili, qualora ne ricorrano i presupposti, di ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero.
Di seguito una sintesi delle procedure di “sovraindebitamento” regolate dal CCII.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura del Codice della Crisi d’Impresa (CCII) che permette alle persone fisiche sovraindebitate (non imprenditori) di rinegoziare e ridurre i debiti, anche verso Agenzia delle Entrate e INPS, attraverso un piano proposto al Tribunale, che può omologarlo anche contro i creditori, liberando il debitore dai debiti residui (esdebitazione). Sostituisce il precedente “Piano del Consumatore” e mira a dare nuove opportunità, consentendo di pagare una percentuale minore del debito in tempi più sostenibili.
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta dal Codice della Crisi, per piccoli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, che permette loro di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti (saldo e stralcio, dilazione) per continuare l’attività (in continuità) o liquidarla, ottenendo l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). È una procedura volontaria, giudiziale e alternativa alla liquidazione controllata, focalizzata sulla prosecuzione dell’attività, ma ammette la liquidazione se c’è apporto di risorse esterne (nuova finanza) per soddisfare meglio i creditori.
La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura. Lo scopo, per il debitore, è quello di conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione dell’attivo ai creditori, ma anche e soprattutto attraverso l’esdebitazione. Tale beneficio consiste, infatti, nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che cancella i debiti di persone fisiche meritevoli, prive di beni e redditi sufficienti a pagarli, garantendo una “seconda chance” economica e sociale, con obbligo di monitoraggio quadriennale per eventuali sopravvenienze reddituali rilevanti. Si accede tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e prevede la liberazione dai debiti se il debitore non possiede patrimonio o reddito sopra una soglia minima di sussistenza, dimostrando di aver agito in buona fede e senza mala fede o frode.
La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale del Codice della Crisi d’Impresa, che aiuta le aziende in difficoltà economico-finanziaria a risanarsi negoziando con i creditori attraverso l’assistenza di un esperto indipendente. La procedura di composizione negoziata segue, in linea generale, un modello comune sia per le imprese di maggiori dimensioni sia per quelle sotto-soglia. L’imprenditore minore ha infatti accesso all’istituto alle medesime condizioni di principio ma con alcune semplificazioni per adattare la procedura alle realtà più piccole:
Anche l’imprenditore sotto-soglia, a esito infruttuoso delle trattative, può accedere agli stessi istituti di regolazione previsti per le imprese maggiori.
In particolare, può proporre un concordato minore (procedura concorsuale minore equivalente al concordato preventivo), la liquidazione controllata (in luogo del fallimento) o il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII.
È prevista anche la transazione fiscale sui debiti tributari ma, come anche per le imprese sopra soglia, non il cram down fiscale.
Per essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, è sufficiente che l’imprenditore abbia superato anche solo uno di questi tre limiti dimensionali:
– 300.000 euro di attivo patrimoniale;
– 200.000 euro di ricavi;
– 500.000 euro di debiti (anche non scaduti).
Si tratta di valori che vengono calcolati considerando i tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza di fallimento.
Aver superato anche solo uno dei limiti dimensionali nei tre anni precedenti significa solo che l’impresa è “soggetta” alla procedura di liquidazione giudiziale.
Ma perché la procedura venga effettivamente aperta dal Tribunale, devono sussistere altre due condizioni, questa volta di natura oggettiva.
L’impresa deve trovarsi in uno stato di insolvenza, che la legge definisce come l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non si tratta di una difficoltà economica passeggera, ma di una situazione strutturale di impotenza finanziaria, che si manifesta con inadempimenti, protesti, pignoramenti, ecc. (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 2, sentenza n. 1316/2022).
Non si può dichiarare la liquidazione giudiziale per debiti di modesta entità. La legge (articolo 49 del CCII) stabilisce che la procedura non può essere aperta se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultati dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro.
Sono quindi escluse dall’assoggettamento alla liquidazione giudiziale le imprese minori che soddisfano congiuntamente i parametri dimensionali fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Sono inoltre esclusi
Di seguito una sintesi delle procedure “maggiori” regolate dal CCII.
La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale del Codice della Crisi d’Impresa, che aiuta le aziende in difficoltà economico-finanziaria a risanarsi negoziando con i creditori attraverso l’assistenza di un esperto indipendente, nominato dalla Camera di Commercio. L’imprenditore mantiene il controllo dell’impresa e, tramite una piattaforma telematica, può accedere a misure protettive, facilitando accordi che evitano il fallimento e preservano la continuità aziendale, senza la rigidità della par condicio creditorum.
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, che permette all’imprenditore, dopo un esito negativo della Composizione Negoziata, di liquidare rapidamente i beni aziendali, evitando il fallimento. Non richiede il voto dei creditori né percentuali minime di soddisfazione, con il Tribunale che decide basandosi sulla verifica formale di un piano di liquidazione proposto dal debitore, nominando un liquidatore per vendere i beni e ripartire il ricavato.
Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale previsto dal Codice della Crisi d’Impresa (CCII) per le aziende in difficoltà, che permette di ristrutturare i debiti e riequilibrare la situazione finanziaria con accordi privatistici con i creditori, evitando procedure concorsuali più complesse come il concordato preventivo, grazie all’attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati, e garantendo benefici come l’esenzione da revocatoria per gli atti eseguiti.
Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO) è uno strumento innovativo del Codice della Crisi d’Impresa (CCII) che permette a un imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre un piano di risanamento, suddiviso in classi di creditori, per omologare un accordo che deroga alle normali regole di prelazione, purché approvato all’unanimità dalle classi e con soddisfazione integrale dei crediti dei lavoratori. La sua peculiarità è la flessibilità nella distribuzione del valore, permettendo la continuità aziendale, con un controllo giudiziale più leggero rispetto al concordato preventivo, focalizzato sulla ritualità e sulla corretta formazione delle classi, non sulla fattibilità economica dettagliata.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento previsto dal Codice della crisi d’impresa (CCII) che permette a un imprenditore in crisi di negoziare con i creditori (banche, fisco, fornitori) per ristrutturare i propri debiti, evitare la liquidazione e garantire la continuità aziendale, solitamente ottenendo l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali e prevedendo il pagamento integrale dei non aderenti entro 120 giorni. È una procedura stragiudiziale che necessita l’omologazione del Tribunale e può includere la transazione fiscale e misure protettive contro azioni esecutive dei creditori.
La convenzione di moratoria è un accordo tra un debitore in crisi e i suoi creditori per sospendere temporaneamente le azioni esecutive e dilazionare i pagamenti, guadagnando tempo per ristrutturare il debito; è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e richiede l’adesione di almeno il 75% dei creditori di una categoria per estendere gli effetti anche ai non aderenti, con attestazione di un professionista indipendente che ne certifichi la fattibilità.
Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 84 ss. CCII, è una procedura concorsuale giudiziale, alternativa alla liquidazione giudiziale. Esso consente all’imprenditore in crisi di mantenere la gestione della propria impresa e beneficiare di una sospensione dei pagamenti sui debiti pregressi, offrendo ai creditori un piano di soddisfacimento, anche solo parziale o dilazionato. Se la proposta ottiene il consenso della maggioranza dei creditori e viene omologata dal tribunale, l’imprenditore è vincolato esclusivamente agli impegni assunti nel concordato, ottenendo l’esdebitazione anche nei confronti dei creditori dissenzienti.
Inserire testo mancante
Il contenzioso bancario può riguardare diverse tipologie di contratti, dai mutui ai conti correnti con affidamento, dai leasing, agli investimenti, fino ai prestiti personali e alle forme di credito come la cessione del quinto e la delega di pagamento. In questi rapporti, la banca ha l’obbligo di agire con trasparenza e correttezza, ma non di rado emergono anomalie che determinano conseguenze economiche rilevanti per il cliente. Le problematiche più frequenti riguardano l’anatocismo, ossia il calcolo di interessi sugli interessi e l’usura, quando i tassi superano i limiti fissati dalla legge. Non meno rilevanti sono i casi di mancata chiarezza delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con consumatori, la titolarità attiva e passiva delle società cessionarie di crediti cartolarizzati e delle loro mandatarie, le fideiussioni omnibus, l’applicazione illegittima di spese e commissioni, l’indeterminatezza del TEG, la mancata restituzione di oneri bancari o assicurativi, investimenti inadeguati o non conformi al profilo dell’investitore e, in alcuni casi, i ritardi della banca nelle procedure di surroga dei mutui.
Un team di avvocati, di commercialisti ed advisors finanziari, specializzati nei singoli settori del Diritto Bancario, Finanziario e Assicurativo, è in grado di assistere i clienti in fase giudiziale ed extragiudiziale.
Piano di Riequilibrio Finanziario
– Il servizio mira a sostenere gli Enti locali nella redazione di un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per risanare situazioni di grave squilibrio finanziario nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida della Corte dei conti e delle indicazioni del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è consentire agli Enti di affrontare la crisi finanziaria con un piano strutturato che preveda azioni concrete e misurabili, mentre il monitoraggio successivo assicura l’attuazione e l’efficacia del piano nel lungo periodo.
Finanziamenti Regionali, Nazionali ed Europei
– Oggi le risorse del PNRR rappresentano un’occasione unica per consolidare la ripresa dell’economia italiana post-pandemia, attraverso l’implementazione di riforme e investimenti volti a promuovere la coesione, lo sviluppo del territorio e la transizione ecologica e digitale. Però accedere ai fondi pubblici è complesso per i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, i tempi limitati e, molto spesso, le Pubbliche Amministrazioni, pur possedendo tutte le competenze tecniche necessarie, non riescono ad accedere ai fondi di cui hanno bisogno per carenza di personale che si occupi di tutte le procedure. Quindi che fare? Utilizzare le agevolazioni del PNRR, i fondi strutturali e i fondi regionali per attivare progetti innovativi a livello locale è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Con noi trovi consulenti vicini alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali, professionisti esperti nel pubblico in grado di gestire i particolari aspetti contabili, legali e amministrativi di questo settore e dunque realmente in grado di comprendere le esigenze del tuo Ente.
Project financing – Consulenza per Enti pubblici e per Concessonari
– consulenza e assistenza in favore di società ed enti pubblici per la realizzazione e gestione, in Project Financing e in Partenariato Pubblico- Privato, di opere pubbliche e dei servizi connessi.
– Lo Studio è in grado di assistere i propri clienti sia nelle fasi propriamente privatistiche contrattuali (ovvero, formazione dell’accordo tra i vari soggetti coinvolti, analisi delle eventuali problematiche connesse all’operazione) sia nelle problematiche inerenti l’aspetto pubblicistico dell’operazione (ovvero, programmazione dell’intervento e sua compatibilità con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell’amministrazione; valutazione della proposta del promotore, procedura di gara per la costruzione e la gestione dell’intervento, costituzione della società di progetto, altri rapporti tra amministrazione pubblica e concessionario).