Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si tratta di un corpus normativo rilevante, che ha riorganizzato le procedure concorsuali, ossia quegli strumenti giuridici utilizzati quando un imprenditore non riesce a far fronte ai propri debiti.
Il Codice riforma la storica Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Esso introduce disposizioni finalizzate alla valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni, al fine di garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.
Prevede inoltre istituti volti, da un lato, al superamento o alla regolazione della liquidazione e, dall’altro, al recupero dell’azienda, tramite la prosecuzione della gestione o l’adozione di sistemi per la conservazione del patrimonio.
Il principio cardine infatti è che lo stato di crisi deve essere opportunamente segnalato e che l’imprenditore debba prendere, tempestivamente, le dovute contromisure.
Il Codice include anche le procedure dedicate agli imprenditori non fallibili, ovvero le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, precedentemente disciplinate dalla L. 3/2012.
Non include, invece, la procedura di amministrazione straordinaria, che, pur rilevante in materia, resta disciplinata dal d.lgs. 270/1999.
TRANSAZIONE FISCALE
Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione di accordi per l’esecuzione di alcune procedure di risanamento, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione.
In tali casi è necessaria l’attestazione di un professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, avente ad oggetto anche la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In alcune procedure (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore), se un Ente pubblico creditore (Agenzia delle Entrate o INPS) non approva la proposta, il giudice può comunque omologarla se ritiene che la soluzione offerta sia più vantaggiosa della liquidazione (cram down fiscale).
Gli adeguati assetti organizzativi sono un insieme di strutture, procedure e politiche interne (organizzative, amministrative e contabili) che un’impresa deve adottare per prevenire la crisi, identificando tempestivamente i segnali di allarme – come previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c. – e porvi rimedio, anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
L’assenza di assetti adeguati e la mancata attivazione tempestiva degli amministratori possono comportare una responsabilità risarcitoria degli stessi verso la società, i creditori e i terzi, qualora da tali omissioni derivi un danno patrimoniale concretamente accertabile. In altre parole, gli amministratori non rispondono automaticamente “di tutti i debiti aziendali”, ma possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per i danni causati dalla violazione dei propri doveri.
Con lo scopo di sensibilizzare il titolare della gestione d’impresa all’adeguata organizzazione per fini preventivi, il legislatore, da un lato, offre una “via di salvezza” a chi si è conformato alla regola cautelare dell’art. 2086, comma 2, c.c. e, pur avendo predisposto assetti adeguati e agito con diligenza, non ha potuto evitare il dissesto; dall’altro lato, sanziona, anche in sede civile e penale, comportamenti dolosi o gravemente imprudenti che aggravano il dissesto o ritardano indebitamente l’emersione della crisi e l’apertura della liquidazione giudiziale. Condotte di questo tipo possono integrare specifiche fattispecie di reato (ad esempio in materia di bancarotta), con conseguenze anche detentive per gli amministratori e l’imprenditore.
Il sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la significativa difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiervi regolarmente.
Facendo un esempio, per aversi sovraindebitamento non è sufficiente essere privi di soldi per pagare qualche rata di mutuo in alcuni mesi; bisogna invece dimostrare che i propri redditi annui (meno le spese indispensabili per la sussistenza) non bastano a pagare le rate in scadenza, e che non si posseggono beni facilmente liquidabili, cioè prontamente vendibili a un prezzo equo.
I soggetti destinatari della disciplina sono quelli non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, quali i consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, nonché i piccoli imprenditori.
Questa problematica è regolata dal Codice della Crisi che ha introdotto strumenti per permettere ai soggetti non fallibili, qualora ne ricorrano i presupposti, di ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero.
Di seguito una sintesi delle procedure di “sovraindebitamento” regolate dal CCII.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura dedicata alle persone fisiche non imprenditori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.
Il consumatore, assistito dall’OCC, propone al Tribunale un piano che prevede il pagamento, anche parziale e dilazionato, dei debiti, in funzione delle sue effettive capacità reddituali e della tutela delle esigenze di vita.
Non è previsto il voto dei creditori: il Tribunale, valutata la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano, può omologare la proposta anche in presenza di opposizioni, vincolando tutti i creditori.
Al termine dell’esecuzione il consumatore ottiene l’esdebitazione.
Nel piano possono essere inclusi debiti fiscali e contributivi: se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non aderiscono, il Tribunale può comunque approvare la soluzione se il trattamento loro riservato non è peggiorativo rispetto alla liquidazione.
Concordato minore
Il concordato minore è la procedura concorsuale rivolta ai soggetti sovraindebitati non assoggettabili a liquidazione giudiziale (piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli, start up innovative, ecc.).
Attraverso un piano presentato con l’assistenza dell’OCC, il debitore propone ai creditori una ristrutturazione dei debiti in continuità o tramite liquidazione, assicurando loro un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile con la liquidazione controllata.
I creditori sono chiamati a votare sulla proposta e la legge richiede il raggiungimento di determinate maggioranze per valore.
Una volta omologato dal Tribunale, il concordato minore vincola tutti i creditori, anche dissenzienti, e consente al debitore, a esecuzione conclusa, di ottenere l’esdebitazione.
Sui debiti tributari e previdenziali, se è attestato che la soluzione prospettata è più favorevole rispetto alla liquidazione controllata, il Tribunale può comunque approvare la soluzione nonostante l’opposizione dell’Erario e degli Enti previdenziali.
Liquidazione controllata
La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura. Lo scopo, per il debitore, è quello di conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione dell’attivo ai creditori, ma anche e soprattutto attraverso l’esdebitazione. Tale beneficio consiste, infatti, nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che cancella i debiti di persone fisiche meritevoli, prive di beni e redditi sufficienti a pagarli, garantendo una “seconda chance” economica e sociale, con obbligo di monitoraggio quadriennale per eventuali sopravvenienze reddituali rilevanti. Si accede tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e prevede la liberazione dai debiti se il debitore non possiede patrimonio o reddito sopra una soglia minima di sussistenza, dimostrando di aver agito in buona fede e senza mala fede o frode.
Composizione negoziata (sotto-soglia)
La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale del Codice della Crisi d’Impresa, che aiuta le aziende in difficoltà economico-finanziaria a risanarsi negoziando con i creditori attraverso l’assistenza di un esperto indipendente. La procedura di composizione negoziata segue, in linea generale, un modello comune sia per le imprese di maggiori dimensioni sia per quelle sotto-soglia. L’imprenditore minore ha infatti accesso all’istituto alle medesime condizioni di principio ma con alcune semplificazioni per adattare la procedura alle realtà più piccole:
- set ridotto di documenti;
- doppia modalità di presentazione dell’istanza (tramite piattaforma CCIAA -come le imprese maggiori- oppure tramite un Organismo di composizione della crisi territorialmente competente).
Anche l’imprenditore sotto-soglia, a esito infruttuoso delle trattative, può accedere agli stessi istituti di regolazione previsti per le imprese maggiori.
In particolare, può proporre un concordato minore (procedura concorsuale minore equivalente al concordato preventivo), la liquidazione controllata (in luogo del fallimento) o il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII.
È prevista anche la transazione fiscale sui debiti tributari ma, come anche per le imprese sopra soglia, non il cram down fiscale.
Ai fini dell’applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’imprenditore che, nei tre esercizi antecedenti la presentazione dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ha superato anche solo uno dei seguenti limiti dimensionali:
– 300.000 euro di attivo patrimoniale;
– 200.000 euro di ricavi;
– 500.000 euro di debiti (anche non scaduti),
non è qualificato come “impresa minore” e risulta quindi potenzialmente assoggettabile alle procedure maggiori, tra cui la liquidazione giudiziale, ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge.
Perché il Tribunale apra effettivamente una procedura di liquidazione giudiziale non è però sufficiente il solo superamento dei parametri dimensionali. Devono sussistere anche due condizioni oggettive:
– Stato di insolvenza: l’impresa deve trovarsi nell’impossibilità strutturale di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che si manifesta, ad esempio, attraverso inadempimenti diffusi, protesti, pignoramenti (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 2, sentenza n. 1316/2022).
– Soglia minima di indebitamento: la liquidazione giudiziale non può essere aperta se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, è inferiore a 30.000 euro (art. 49 CCII).
Sono quindi escluse dall’assoggettamento alla liquidazione giudiziale le imprese minori che soddisfano congiuntamente i parametri dimensionali fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Sono inoltre esclusi:
a) gli imprenditori agricoli;
b) gli enti pubblici e gli altri soggetti espressamente esclusi da leggi speciali (ad esempio le start up innovative nel periodo di esenzione previsto dal D.L. n. 179/2012);
c) i professionisti.
Di seguito una sintesi delle procedure “maggiori” regolate dal CCII.
Composizione negoziata
La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale che consente all’imprenditore in crisi o in probabile crisi di avviare un percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio.
Attraverso incontri strutturati con banche, fornitori, fisco e altri stakeholder, si ricercano soluzioni condivise: accordi di ristrutturazione, piani soggetti a omologazione, concordati, cessioni d’azienda o, se necessario, percorsi liquidatori.
Non è previsto un voto complessivo dei creditori: ogni soluzione segue poi le regole di maggioranza previste dallo specifico strumento (ARD, PRO, concordato, ecc.).
Il Tribunale può concedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, limiti a nuove garanzie) e autorizzare finanziamenti in funzione del risanamento con riconoscimento della prededuzione dei relativi crediti in eventuali successive procedure.
Nella composizione negoziata si possono avviare interlocuzioni con il Fisco in vista di una successiva transazione fiscale, ma non esiste un cram down fiscale interno alla sola procedura.
Concordato semplificato
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, che permette all’imprenditore, dopo un esito negativo della Composizione Negoziata, di liquidare rapidamente i beni aziendali, evitando il fallimento. Non richiede il voto dei creditori né percentuali minime di soddisfazione, con il Tribunale che decide basandosi sulla verifica formale di un piano di liquidazione proposto dal debitore, nominando un liquidatore per vendere i beni e ripartire il ricavato.
PAR
Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale previsto dal Codice della Crisi d’Impresa (CCII) per le aziende in difficoltà, che permette di ristrutturare i debiti e riequilibrare la situazione finanziaria con accordi privatistici con i creditori, evitando procedure concorsuali più complesse come il concordato preventivo, grazie all’attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati, e garantendo benefici come l’esenzione da revocatoria per gli atti eseguiti.
PRO
Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO) è uno strumento innovativo del Codice della Crisi d’Impresa (CCII) che permette a un imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre un piano di risanamento, suddiviso in classi di creditori, per omologare un accordo che deroga alle normali regole di prelazione, purché approvato all’unanimità dalle classi e con soddisfazione integrale dei crediti dei lavoratori. La sua peculiarità è la flessibilità nella distribuzione del valore, permettendo la continuità aziendale, con un controllo giudiziale più leggero rispetto al concordato preventivo, focalizzato sulla ritualità e sulla corretta formazione delle classi, non sulla fattibilità economica dettagliata.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti negoziali soggetti all’omologa del Tribunale, che permettono all’imprenditore in crisi o insolvente di ridurre e dilazionare i debiti con i creditori aderenti, evitando procedure più invasive.
Nel modello ordinario è necessario l’accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi; esistono poi forme “agevolate” e ad “efficacia estesa” che consentono di incidere anche sui creditori non aderenti di una stessa categoria, al ricorrere di specifici requisiti e maggioranze (fino al 75%).
All’interno degli accordi è possibile proporre una transazione fiscale e previdenziale (art. 63 CCII), con falcidia e dilazione dei debiti verso Agenzia delle Entrate e INPS. Se tali enti non approvano, il giudice può comunque omologare l’accordo (cram down fiscale), se è attestato che il trattamento loro riservato è almeno non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il tribunale può concedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e autorizzare nuova finanza in funzione o in esecuzione dell’accordo, riconoscendo la prededuzione dei relativi crediti.
Convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria è un accordo negoziale tra l’impresa in difficoltà e una categoria di creditori (tipicamente gli istituti di credito) per sospendere o dilazionare i pagamenti e congelare, per un periodo determinato, le azioni esecutive.
Se aderiscono creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria e un professionista indipendente attesta che l’accordo non danneggia ingiustificatamente i non aderenti, la convenzione può estendere i propri effetti anche ai creditori che non vi hanno partecipato.
Non è tecnicamente una “transazione fiscale” con cram down: l’Erario può farne parte se rientra nella categoria interessata, ma non è previsto un meccanismo di approvazione forzosa contro il suo dissenso.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi o insolvente di evitare la liquidazione giudiziale, proponendo ai creditori un piano di soddisfacimento – anche parziale e/o dilazionato – in continuità aziendale e/o tramite liquidazione controllata dell’attivo.
I creditori sono chiamati a votare, per categorie o classi omogenee, sulla proposta; la legge richiede il raggiungimento di specifiche maggioranze per valore dei crediti ammessi al voto. Una volta omologato dal Tribunale, il concordato vincola tutti i creditori, anche dissenzienti, e determina l’esdebitazione nei limiti previsti dalla legge.
Nel piano di concordato è possibile inserire una transazione fiscale e previdenziale, che consente il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. Se tali enti non approvano la proposta, il giudice può comunque imporre la soluzione (cd. cram down fiscale) quando, sulla base dell’attestazione del professionista indipendente, essa risulti più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale può inoltre autorizzare finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato, riconoscendo la prededuzione dei relativi crediti, così da favorire la prosecuzione dell’attività o la migliore valorizzazione dell’attivo.
Concordato nella liquidazione giudiziaria
Nel corso di una liquidazione giudiziale già aperta, il debitore, uno o più creditori o un terzo possono proporre un concordato che definisca in modo alternativo le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione ordinaria.
La proposta è accompagnata da un piano (spesso con cessione unitaria dell’azienda o di rami, apporto di finanza esterna, garanzie di terzi) ed è sottoposta al voto dei creditori.
Se le maggioranze richieste sono raggiunte e il Tribunale ne accerta legittimità e convenienza, il concordato viene omologato e sostituisce il programma di liquidazione, consentendo, se regolarmente eseguito, la chiusura anticipata della procedura.
Anche i debiti fiscali possono essere inclusi nella proposta, applicando in sostanza i principi di transazione e cram down fiscale ove il piano offra all’Erario un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale proseguita.
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